Articolo del Presidente, dott. Rossana Prola
L’Accordo Stato-Regioni 2003 ha introdotto la figura del Responsabile della Manutenzione di una piscina, che deve essere nominato dal titolare – legale rappresentante – proprietario ed il cui nome deve essere inserito nel piano di autocontrollo della piscina.
A parte il caso della regione Toscana, unica ad aver inserito l’obbligo di formazione specifica accreditata dalla Regione per questa figura, non vengono richiesti requisiti specifici se non una adeguata formazione ed esperienza. La norma specifica che tale incarico può essere affidato anche ad aziende esterne.
Quale è la scelta corretta e quali sono le incombenze in capo al titolare della piscina nella scelta del manutentore?
Nel caso in cui si esegua la manutenzione tramite personale interno:
Il personale impiegato nella manutenzione deve essere assunto con un contratto adatto allo scopo. Il cosiddetto “contratto sportivo” previsto dall’art.90 della legge 292/02 non pare essere adatto a questa tipologia di prestazione, che prevede contratti ad hoc come operai o tecnici specializzati.
Quella del manutentore è infatti una attività molto diversa da quella sportiva, di istruzione tecnica degli allievi o di tipo amministrativo-gestionale previste dall’Art.90 e prevede un rischio INAIL per il lavoratore molto più alto.
Il personale operante in sala macchine deve essere correttamente formato ed informato sui rischi generali e specifici della attività che svolge, secondo quanto previsto dal D.Lgsl.81/08 sulla sicurezza del lavoro.
Nel caso in cui operi in locali tecnici di difficile accesso o in vasche di compenso l’azienda che lo impiega deve essere qualificata per operare in tale ambito e la squadra operativa (nessun lavoratore può infatti operare da solo in ambienti confinati) deve essere formata, secondo quanto prevede il D.M. 177/11.
Nel caso in cui si affidi la manutenzione ad una azienda esterna:
E’ necessario prima di tutto informare l’azienda della volontà di nominarla responsabile della manutenzione. Vi è una grande differenza, infatti, tra un mero esecutore di un programma di manutenzione deciso dal titolare della piscina ed un manutentore chiamato a rispondere delle scelte che opera e quindi ad assumersene le responsabilità!
Va controllata l’esperienza dell’azienda, i mezzi di cui dispone, la correttezza dei rapporti di lavoro che pone in essere con i dipendenti. Nel caso malaugurato in cui un utente subisca un grave danno a seguito di un errore imputabile alla manutenzione, infatti, anche il titolare della piscina potrebbe essere chiamato a risponderne se avesse
scelto una ditta palesemente incapace di svolgere il proprio compito (culpa in eligendo).
Nel caso di lavoro in spazi confinati, infine, il committente è tenuto a verificare la qualificazione dell’azienda secondo quanto previsto dal D.M. 177/11.
Solferino, 3 settembre 2014