Un nostro associato ci ha segnalato di aver ricevuto tale richiesta in sede di costruzione.
Dalla ricerca effettuata, e dall’interpretazione assolutamente soggettiva, sembra che la richiesta della marcatura CE per i pannelli o per il kit sia lecita. Di seguito un estratto dei riferimenti valutati .
Articolo di Valter Rapizzi
Il 24 Aprile del 2011 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 (cosiddetto CPR Construction Products Regulation ) che ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (cosiddetta CPD Construction Products Directive ) introducendo delle novità nell’ambito della Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tale Regolamento, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, è diventato immediatamente cogente in tutti gli Stati membri della Comunità Europea.
Tale regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione.
Definisce «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
E ancora «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
«opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
Nei documenti interpretativi le opere di costruzione comprendono : abitazioni ; edifici industriali, commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli ; ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne, gallerie ecc.”
Da quanto sopra tutti i produttori di strutture in acciaio e alluminio, che sono già tenuti obbligatoriamente al rispetto degli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), dovranno prevedere, per i propri prodotti e stabilimenti produttivi, anche l’implementazione della Marcatura CE secondo EN 1090-1
Tale norma ha come oggetto “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” e descrive i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE, secondo il Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011. La norma si applica a componenti strutturali con produzione di serie e non di serie, kit inclusi.
Lo standard EN 1090-1 non contiene direttamente norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli relativi alle costruzioni ma le richiama puntualmente. Le norme di progettazione e calcolo sono stabilite nelle rispettive sezioni degli Eurocodici serie 3 e serie 9. Per quanto riguarda i requisiti di costruzione richiesti, i riferimenti sono le norme EN 1090-2 per le strutture in acciaio e alla norma EN 1090-3 per quelle in alluminio..
Il Regolamento Europeo 305/2011, all’Art. 14 indica anche l’Obbligo dei distributori
Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di :
(art. 11 par. 4) I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.
(art. 11 par. 5) I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo cui possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
(art. 13 par. 3) Gli importatori indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.
Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
Risulterebbe quindi che, ai pannelli prefabbricati in acciaio ed in alluminio ,anche per la costruzione di piscine, dal 31/07/2014 si dovrebbe applicare la Norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011 che richiede la marcatura CE. Tale marcatura dovrebbe essere fornita, con tutti gli adempimenti, dal fabbricante o dall’importatore ma anche il distributore e di conseguenza l’installatore risulta avere degli obblighi di verifica di corrispondenza.
Una valutazione da parte di costruttori ed installatori di piscine prefabbricati potrebbe fare chiarezza in merito.