Chiarimenti sulla possibilità di operare.
Nell’intendimento di andare incontro alle esigenze di manutenzione delle piscine esistenti e nella contestuale intenzione di voler operare professionalmente nei limiti imposti dalle norme vigenti, si segnala a tutti gli operatori del settore con codice Ateco 43.2 che è possibile rispondere alle chiamate inerenti la manutenzione e la messa in sicurezza di impianti delle piscine.
Si consiglia di portare con sé, nel corso dello spostamento, il dpcm_20200322 corredato dell’elenco Ateco delle attività consentite, all’interno del quale è presente il codice 43.2 (con i relativi sottocodici) che comprende l’attività di manutenzione idraulica.
In particolare, all’interno del codice 43.2 sono presenti i seguenti sottocodici:
43.22.01
-Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
– installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell’aria
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
– raccordi per il gas, distributori di vapore
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione
Dovrete svolgere le intere operazioni di lavoro provvisti di dispositivi DPI (mascherine, guanti, disinfettante) e mantenendo ove possibile la distanza di 180 cm dal Vs. collaboratore.
Si consiglia inoltre di essere dotati di visura camerale dalla quale risulti il codice Ateco autorizzato e di richiesta scritta, fatta pervenire o consegnata al momento dell’intervento dal committente, che formalizzi le ragioni dell’intervento.
Non è stato vietato l’uso delle piscine private, mentre lo è quello delle strutture ricettive o comunque condivise (residence, B&B, ecc.), per le quali dunque al momento non è possibile procedere ad interventi, a meno che non si tratti di manutenzione od opere che servano ad evitare possibili danni alla struttura o di igiene. Analoga la situazione nei condomini, dove gli Amministratori devono evitare gli assembramenti.
Nel caso in cui veniste sottoposti a controllo da parte dalle FF.OO. che ritenessero illegittimo il Vs. agire, cosa purtroppo possibile in questa marea di norme che si susseguono, Vi invitiamo, con la massima comprensione per gli agenti, a sottoporre alla loro verifica i documenti suddetti ed i Vs. dispositivi di protezione personale. In caso venisse irrogata comunque una sanzione nei Vs. confronti, la stessa sarà possibile oggetto di ricorso se presenti le condizioni di illegittimità del provvedimento.
Acquanet resta a disposizione di tutti i suoi Associati per fornire tutte le informazioni e l’assistenza del caso.