Nuove disposizioni per le collaborazioni autonome occasionali.

Dal 21 dicembre 2021, nel quadro di inasprimento delle sanzioni per il contrasto al lavoro irregolare, è stato previsto l’obbligo di preventiva comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo di tipo occasionale.

La nota 29/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in quanto si colloca all’interno della disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

  • Di certo sono sottoposti all’obbligo tutti gli iscritti al Registro delle Imprese: imprese individuali, società di persone o di capitali, enti commerciali.
  • Dovrebbero rientrare nell’obbligo anche gli enti non commerciali, pubblici o privati, iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea), in relazione allo svolgimento non prevalente di un’attività economica o agricola, oppure anche se non iscritti al Rea, che svolgono attività di carattere commerciale o agricolo. Per questi ultimi, l’adempimento riguarda sia i lavoratori autonomi occasionali impegnati in attività avente esclusiva rilevanza economica e commerciale (nonché agricola), sia in attività promiscua (in parte afferente all’attività commerciale o agricola e in parte quella istituzionale).
  • Secondo l’interpretazione dell’Inl sono esclusi dall’obbligo di comunicazione, oltre che i soggetti privati e pubblici non esercenti attività d’impresa, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2229 c.c.), ossia i liberi professionisti che producono i redditi relativi e che impiegano lavoratori autonomi non abituali.

Per quanto riguarda il nostro settore, quindi, tutte le aziende che vi operano sono sottoposte a tale obbligo.

Nella nota sopra riportata si specifica che per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, nonché per i rapporti in essere alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, la nota precisa che “la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico“.

Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.