Come districarsi nella jungla di disposizioni circolanti

Negli ultimi 90 giorni si sono succeduti una serie infinita di produzioni normative e di raccomandazioni provenienti da Organi Ministeriali e Sanitari, alle quali solo con grande difficoltà -e non sempre con uniformità di interpretazione- siamo stati in grado di aderire.

Tale complesso legislativo legato all’emergenza Covid 19 ha reso necessario questo susseguirsi di provvedimenti, al fine di rendere il dato normativo, almeno nella sua astrattezza, il più possibile aderente alle concrete necessità del Paese. La confusione che si è creata in tema di competenze e facoltà di regolamentare non ha sicuramente agevolato chi lavora, anche nel settore delle piscine, trovandosi gli operatori più di una volta a doversi confrontare con indicazioni divergenti provenienti da Stato, Regioni od Enti Sanitari, con reali difficoltà sulla corretta comprensione di quale norma fosse quella da doversi applicare.

Ora è però il caso di fare una puntualizzazione.

Nell’ambito della determinazione del riparto delle competenze Legislative e Regolamentari, è bene chiarire come tale definizione vada dapprima trovata nell’art. 117 della Costituzione e in via residuale sulle restanti attribuzioni demandate a Sindaci e Prefetti in materie specificatamente loro attribuite. In questo quadro, in cui si inserisce la logica delle competenze esclusive o concorrenti tra i vari Organi Legislativi, appare necessario determinare come soggetti facenti parte di Ministeri od altri Enti non hanno capacità giuridica riconosciuta di poter normare, ma semplicemente di poter dare indicazioni per la cui applicazione resta necessario un ulteriore recepimento da parte di Stato, Regioni o Comuni per quanto di loro competenza.

Ci riferiamo, nello specifico, al rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, il quale raccomanda l’obbligatorietà della presenza del bagnino nelle piscine condominiali. Questa è, per l’appunto, una raccomandazione priva di effetti diretti sulla sua applicabilità, in assenza di un recepimento da parte delle Regioni. Dunque, non ripetendo quanto già detto, ribadiamo che fin tanto che quanto malamente suggerito dall’ISS non verrà recepito -e noi ci auguriamo non venga fatto- dalle Regioni, tale raccomandazione non ha valore di norma e di vincolo all’obbliagtorietà. Solo per richiamo ripetiamo come l’ISS , nel tentativo di dare un suggerimento su una situazione che invece deve essere sia giuridicamente che sostanzialmente rimessa al rispetto delle regole da parte degli utilizzatori, ha voluto suggerire l’inserimento della figura del bagnino che, oltre ad essere decontestualizzata rispetto alle finalità, è anche inappropriata rispetto all’attività propriamente svolta. Il bagnino, infatti, deve solamente occuparsi della sicurezza dello specchio acqueo affidato alla sua custodia, non potendo occuparsi di altro. Appare evidente come i membri dell’ISS, a cui non contestiamo la buona fede, hanno dunque fatto una proposta che oltreché palesemente non corretta nella sua materialità è anche giuridicamente non corretta, volendo attribuire funzioni non proprie al bagnino.

Invitiamo tutti a non prendere in considerazione come obbligatoria tale raccomandazione, nella speranza che non venga tradotta in una norma Regionale, della cui non bontà non avremmo dubbi ma della cui legittimità ne troveremmo molti.

 

Consulenza del dott. Alfredo Trinchese – Responsabile sviluppo isituzionale di Conflavoro